Accatastamento caminetti e stufe a biomasse mediante il sito SIERT

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Accatastamento caminetti e stufe a biomasse mediante il sito SIERT

Data:

09 Ottobre 2023

Tempo di lettura:

La legge regionale n. 39/2005, così come emendata dalla legge regionale n. 24/2022, prevede l’obbligo di accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere della loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera l-tricies), del D.Lgs. 192/2005.
Con tale disposizione è stato quindi esteso l’obbligo di accatastamento anche per i camini, stufe o caldaie alimentate a biomassa.
E’ la stessa legge a prevedere che con Deliberazione della Giunta regionale siano definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento, alla gestione e alla manutenzione di tali impianti termici.
Conseguentemente, con Delibera della Giunta regionale toscana n. 222/2023 (allegata) sono state definite le modalità di tale accatastamento, prevedendo procedure molto semplificate rispetto agli altri impianti termici, con un obbligo che si è reso vigente dal 1° ottobre 2023.
La misura, che interessa tutto il territorio regionale,analoga a quella assunta da altre regioni italiane investite dallo stesso problema dell’inquinamento atmosferico, si è resa necessaria in particolare allo scopo di disporre di un quadro conoscitivo utile ad assumere iniziative volte a contenere le emissioni di PM10, rispetto alle quali tali impianti costituiscono una delle principali sorgenti, e che investono anche il diritto fondamentale alla tutela della salute.
E’ quindi misura diversa e distinta rispetto alle limitazioni all’uso di tali impianti e che sono specificatamente rivolte (e limitate) alla aree critiche della piana di Lucca e della provincia di Pistoia (Valdinievole) su cui insiste una procedura di infrazione comunitaria.
Il provvedimento sull’obbligo di accatastamento riguarda invece i cittadini di tutti i comuni della Toscana e, come detto, ha prioritariamente una funzione conoscitiva.
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i camini dismessi e quelli che rappresentano l’unica fonte di
riscaldamento dell’abitazione. In questo caso il cittadino non dovrà fare la procedura di accatastamento, ma
solo una auto-dichiarazione, il cui modulo è scaricabile dal sito del SIERT
E’ utile ricordare che qualora non si fosse ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufa o caldaia a biomasse secondo quanto previsto dalla delibera 222/2023, dal 1 ottobre 2023 è comunque sempre
possibile farlo gratuitamente tramite la pagina web del SIERT accedendo tramite Spid, CIE o Cns https://siert.regione.toscana.it/cit_accatastamento.php

Il procedimento è informatizzato, rapido e intuitivo, non prevede alcuna spesa e non necessita di interventi di tecnici specializzati. Può essere fatto in qualsiasi momento e solleva il cittadino da ogni responsabilità nel
caso in cui l’impianto dovesse essere oggetto di controlli.
Per i cittadini che avessero problemi o difficoltà nella procedura informatica la stessa delibera prevede la
possibilità di avvalersi del supporto del soggetto competente alla realizzazione dei controlli, individuato nella
società regionale ARRR spa la stessa, invia assolutamente collaborativa con i cittadini, per chiarire eventuali dubbi o pe choi incontra difficoltà nelle procedure informatiche, ha attivato il numero telefonico 800 151 822,
a cui è possibile chieder informazioni o fissare un appuntamento presso un ufficio territoriale di ARRR. https://www.arrr.it/

L’obbligo di accatastamento ha, come detto, il primo obiettivo di conoscere il numero degli impianti a biomasse presenti nel nostro territorio per potere assicurare una risposta coerente della Regione al problema
dell’inquinamento atmosferico. Non ha quindi alcun intento restrittivo nei confronti dei cittadini. Per questo motivo la disciplina sanzionatoria prevede , in caso che il controllo operato da un ispettore di ARRR SpA
riscontri il mancato accatastamento dell’impianto, non la diretta irrogazione della sanzione ma l’indicazione al cittadino di provvedere entro trenta giorni alla messa in regola.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2024, 08:50

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