Cittadinanza italiana “Jure sanguinis”

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Tutte le informazione relative a Cittadinanza italiana "Jure sanguinis" ed eventuali ricerche dello Stato Civile

Data:

03 Marzo 2025

Tempo di lettura:

Descrizione

Chiedere la cittadinanza italiana

Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato “civitatis”, al quale l’ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza (principio dello “ius sanguinis”);
  • l’acquisto per nascita sul territorio in alcuni casi (principio dello “ius soli”);
  • la possibilità della doppia cittadinanza;
  • la manifestazione di volontà per acquisto e perdita.

La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo le modalità di seguito riportate:

  • cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”);
  • cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”);
  • acquisto della cittadinanza durante la minore età;
  • acquisto della cittadinanza per beneficio di legge;
  • cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a;
  • acquisto della cittadinanza per residenza;
  • concessione della cittadinanza per meriti speciali;
  • riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell’Interno e della Farnesina.

 

APPROFONDIMENTI

Cittadinanza per filiazione (“ius sanguinis”)

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l’acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un’ipotesi eccezionale e residuale.

Cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato

Le condizioni chieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l’avo emigrato) e sulla prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell’avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).

Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana si fa riferimento alla Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della Legge 05/02/1992, n. 91.

L’autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza:

  • la rappresentanza consolare in caso di residenza all’estero;
  • il comune di residenza nel caso di residenza in Italia.

Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (“ius soli”)

Acquista la cittadinanza italiana:

  • colui i cui genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato del quale sono cittadini (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 1, let. b);
  • il figlio di ignoti che venga trovato abbandonato in territorio italiano e di cui non si riesca a determinare la cittadinanza (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1, com. 2).

Acquisto della cittadinanza durante la minore età

Particolare attenzione è riservata dalla Legge 05/02/1992, n. 91 all’acquisto della cittadinanza durante la minore età a seguito di:

  • riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
  • adozione;
  • naturalizzazione del genitore.

Cittadinanza per riconoscimento o per dichiarazione giudiziale della filiazione

È cittadino italiano il minore che viene riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o che è dichiarato figlio di un cittadino italiano da parte di un giudice (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 1).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione riguardino un maggiorenne, questi acquista la cittadinanza italiana solo se entro un anno dal provvedimento esprime la propria volontà in tal senso, attraverso una “elezione di cittadinanza” (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 2, com. 2).

In caso il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale riguardino un maggiorenne, la dichiarazione di elezione della cittadinanza deve essere corredata dei seguenti atti:

  • atto di nascita (ai fini dell’esatta individuazione dell’interessato);
  • atto di riconoscimento o copia autenticata della sentenza con cui viene dichiarata la paternità o la maternità;
  • certificato di cittadinanza del genitore.

Questi atti costituiscono il presupposto per chiedere il beneficio in esame.

Cittadinanza per adozione

Acquista la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da cittadino italiano automaticamente a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria italiana oppure, in caso di adozione pronunciata all’estero, mediante provvedimento dell’Autorità straniera reso efficace in Italia con ordine di trascrizione nei registri dello stato civile emanato dal tribunale per i minorenni.

Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione trascorsi cinque anni di residenza legale in Italia dopo l’adozione.

Cittadinanza per naturalizzazione dei genitori

Secondo la Legge 05/02/1992, n. 91, art. 14 “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

L’acquisto avviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.

Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:

  • il rapporto di filiazione;
  • la minore età del figlio;
  • la convivenza con il genitore.

La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

Acquisto della cittadinanza per beneficio di legge

L’acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è prevista per le casistiche elencate dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, e si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano.

 

In particolare, i cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.

Cittadinanza per matrimonio con cittadino/a italiano/a

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5, 6, 7, e 8.

Il coniuge straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei seguenti requisiti:

  • due anni di residenza legale dopo il matrimonio se residente in Italia o tre anni dopo il matrimonio se residente all’estero (questi termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi);
  • validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino al giuramento (Circolare ministeriale 11/11/1992, n. 601);
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, Titolo I, Capo I, Capo II e Capo III del Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, Codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Dal 1° agosto 2015, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell’Interno.

La competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:

  • al prefetto, per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia
  • al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, se il coniuge straniero ha la residenza all’estero
  • al Ministro dell’Interno, se sussistono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Per conoscere l’esito della procedura, è opportuno verificare costantemente la pagina del Ministero dell’Interno o verificare all’interno del proprio profilo della app IO. La comunicazione di rilascio del decreto di conferimento della cittadinanza viene trasmessa tramite PEC o app IO.

Dopo aver ricevuto il decreto, l’interessato dovrà contattare l’ufficio cittadinanza per comunicare le generalità, il codice IUN e il numero di contatto, in modo da fissare la prima data utile per il giuramento.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito istituzionale Prefettura di Lucca

Per contattare l’ufficio cittadinanza, chiama il numero 0583442840

 Acquisto della cittadinanza per residenza

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9 prevede modalità differenziate in funzione di specifici requisiti degli aspiranti e graduando il periodo di residenza legale occorrente per legittimare la proposizione della relativa istanza.

In via ordinaria viene chiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno dieci anni per gli stranieri non comunitari, ma numerosi sono i casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

  • tre anni di residenza legale per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;
  • quattro anni per il cittadino di uno Stato aderente alla Comunità Europea;
  • cinque anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico;
  • cinque anni di residenza in Italia per i figli di stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio anche all’estero per lo Stato Italiano per almeno cinque anni.

La domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell’Interno.

Per conoscere l’esito della procedura, è opportuno verificare costantemente la pagina del Ministero dell’Interno o verificare all’interno del proprio profilo della app IO. La comunicazione di rilascio del decreto di conferimento della cittadinanza viene trasmessa tramite PEC o app IO.

Dopo aver ricevuto il decreto, l’interessato dovrà contattare l’ufficio cittadinanza per comunicare le generalità, il codice IUN e il numero di contatto, in modo da fissare la prima data utile per il giuramento.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito istituzionale della Prefettura di Lucca.

Per contattare l’ufficio cittadinanza, chiama il numero 0583442840

Concessione della cittadinanza per meriti speciali

La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9, com. 2 dispone che la cittadinanza italiana può essere concessa con Decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia oppure quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

L’avvio della procedura non chiede un atto di impulso del soggetto interessato, ma necessita di una proposta avanzata da enti, personalità pubbliche, associazioni ecc. che comprovino una diffusa valutazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

Riconoscimento della cittadinanza italiana in base a leggi speciali

Il riconoscimento della cittadinanza può avvenire anche in base a leggi che riguardano casi molto particolari come quelli previsti dalla Legge 08/03/2006, n. 124.

COSTI :

Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana prevede il pagamento di un contributo pari a 250,00 €, da versare prima di presentare la domanda, sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9-bis).

Alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’importo previsto.

Il pagamento deve essere effettuato in caso di domanda di cittadinanza per compimento della maggiore età o di riacquisto della cittadinanza.

Per quanto riguarda il riconoscimento della cittadinanza italiana “iure sanguinis” ai sensi della Legge  30 DICEMBRE 2024, N. 207 ART. 1 – COMMI 636, 637 E 638 e della Delibera di Giunta n. 10 del 25.02.2025 del Comune di San Romano in Garfagnana che l’ha recepita, è previsto il contributo amministrativo pari a € 600,00 da pagare tramite il sistema PagoPA:

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi

digitare San Romano in Garfagnana

scegliendo “Effettua un pagamento spontaneo” e poi selezionando la voce “diritti vari” e proseguire”.

Gli importi dovranno essere versati interamente e precedentemente all’invio della richiesta e costituiscono il presupposto per la procedibilità della stessa. La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza al momento della protocollazione; in caso di mancato od inesatto versamento, la domanda sarà dichiarata improcedibile.

Deliberazione G.C n. 10_2025

Ricerche di Archivio di Stato Civile

Certificazioni di atti avvenuti entro i confini del comune di San Romano in Garfagnana e ivi registrati a partire dal 1852

A chi è rivolto

A chi è interessato per l’esercizio di diritti derivanti dallo stato di filiazione

Descrizione

  1. L’Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Romano in Garfagnana può produrre solo le certificazioni di atti avvenuti entro i confini del comune di San Romano in Garfagnana  e ivi registrati a partire dal 1852. Le serie archivistiche dei registri di nascita, matrimonio e morte cominciano solo a partire da tale data .Per le ricerche relative a periodi precedenti è possibile rivolgersi all’Archivio Storico diocesano.
  2. Al finne del buon esito della ricerca risulta molto importante compilare correttamente il modello allegato perchè non possono essere svolte ricerche su indicazioni generiche. Risulta importante indicare il corretto nome dell’avo privo di varianti: non è possibile infatti delegare l’interpretazione del nome corretto all’Ufficiale di Stato Civile.

Si consiglia vivamente di accertarsi di tutti dati in possesso del richiedente riguardanti la persona su cui si richiede la documentazione, accertarsi che la sua nascita sia avvenuta nel comune di San Romano in Garfagnana, verificare la corretta grafia del nome e del cognome e la data di nascita. Dati certi consentiranno una rapida verifica e l’eventuale esito favorevole della ricerca.

Come fare

La richiesta per il rilascio di certificazione storica presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di San Romano in Garfagnana potrà essere presentata mediante la compilazione integrale dell’apposito modulo di seguito proposto: modulo richiesta ricerca storica archivio Stato Civile

La consegna del modulo potrà avvenire mediante:

  1. Consegna manuale all’Ufficio Protocollo (allegando copia di documento d’identità);
  2. Invio tramite email, tramite P.E.C. o in formato cartaceo.

Cosa serve

Scelta una delle tre modalità evidenziate, dovranno essere effettuati i seguenti passaggi.

N.B. Le istanze prive dei contenuti formali e sostanziali necessari o prive di copia di documento di identità/riconoscimento in allegato risultano irricevibili e pertanto non potranno essere prese in esame dall’Ufficio di Stato Civile con loro conseguente archiviazione.

Compilare integralmente e correttamente l’apposito modello, stamparlo, firmarlo e scansionarlo;

Allegare copia del documento di identità del richiedente ( NB: qualora si tratti di istanza presentata da un soggetto terzo diverso dal diretto interessato, sarà necessario produrre anche una delega specifica a suo favore che lo autorizzi alla richiesta e/od al ritiro del documento di interesse);

In caso di ricerche storiche riguardanti atti formati da oltre un secolo allegare la ricevuta del pagamento del contributo amministrativo di cui sono disponibili i dettagli al paragrafo ‘Quanto costa’ in questa pagina

Inviare il modello compilato e la copia del documento (nonché eventuale delega e documento del delegante) tramite email all’indirizzo demografici@comune.san-romano-in-garfagnana.lu.it, tramite PEC a comune.sanromanoingarfagnana@postacert.toscana.it o in cartaceo all’indirizzo Comune di San Romano in Garfagnana – Ufficio di Stato Civile – Via Roma n. 9 – 55038 San Romano in Garfagnana  (Lu)

Cosa si ottiene

Quando il procedimento di ricerca si conclude si ottiene l’esito della stessa ricerca, che può portare o meno alla produzione di un certificato (dipende dai dati presenti in archivio, che non sono conoscibili se non durante la stessa ricerca).

Tempi e scadenze

Ai sensi ai sensi dell’art. 14. comma 2-bis del D.L. n.113/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2018, il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in 180 giorni (sei mesi) dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.

Una volta ricevuta la vostra domanda e svolte le ricerche verrete contattati all’indirizzo mail/PEC da voi fornito per l’invio dell’esito.

Quanto costa

La certificazione di stato civile è rilasciata in carta libera ai sensi delle norme vigenti.

Per le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile riferite ad atti formati oltre un secolo prima della presentazione dell’istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, è previsto il pagamento di un contributo amministrativo :

  • Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024 ……..€ 300,00
  • Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024

(richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno

di formazione dell’atto e del nominativo della persona

cui l’atto si riferisce) …………………………………………..€ 150,00

[ Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025

comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente

comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.]

Gli importi dovranno essere versati interamente e precedentemente all’invio della richiesta e costituiscono il presupposto per la procedibilità della stessa. La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza al momento della protocollazione; in caso di mancato od inesatto versamento, la domanda sarà dichiarata improcedibile. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPa :

https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi

digitare San Romano in Garfagnana

scegliendo “Effettua un pagamento spontaneo” e poi selezionando la voce “diritti vari” e proseguire”.

RICHIESTA_RICERCA_STORICA_E_RELATIVI_CERTIFICATI_san romano in garfagnanadocx

Ultimo aggiornamento: 03/03/2025, 08:51

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