La certificazione di stato civile è rilasciata in carta libera ai sensi delle norme vigenti.
Per le richieste di rilascio di certificati ed estratti di stato civile riferite ad atti formati oltre un secolo prima della presentazione dell’istanza e riferiti a persone diverse dal richiedente, è previsto il pagamento di un contributo amministrativo :
- Art. 1, comma 637, primo periodo della legge n. 207/2024 ……..€ 300,00
- Art. 1, comma 637, secondo periodo della legge n. 207/2024
(richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno
di formazione dell’atto e del nominativo della persona
cui l’atto si riferisce) …………………………………………..€ 150,00
[ Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025
– comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
– comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente
comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.
– comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.]
Gli importi dovranno essere versati interamente e precedentemente all’invio della richiesta e costituiscono il presupposto per la procedibilità della stessa. La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere obbligatoriamente allegata all’istanza al momento della protocollazione; in caso di mancato od inesatto versamento, la domanda sarà dichiarata improcedibile. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPa :
https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimi
digitare San Romano in Garfagnana
scegliendo “Effettua un pagamento spontaneo” e poi selezionando la voce “diritti vari” e proseguire”.
RICHIESTA_RICERCA_STORICA_E_RELATIVI_CERTIFICATI_san romano in garfagnanadocx